(D.l. 10 marzo 2023 n.24)
Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.
Quindi è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
Sono oggetto della violazione:
- Violazione di normative nazionale ed europee che possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato
Sono escluse dall’ambito del whistleblowing le seguenti segnalazioni (che mantengono comunque i canali canonici di segnalazione):
- Interesse personale del segnalante
- In materia di sicurezza nazionale
- Relative e violazioni già regolamentate
Elementi essenziali della segnalazione per essere considerata ammissibile:
- Dati identificativi del segnalante (nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico);
- Circostanze di tempo e luogo in cui il fatto si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- Descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (dettagli relativi alle notizie circostanziali);
- Modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti in oggetto;
- Le generalità (o altri elementi) che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.
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